Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia è regolato dall’articolo 30 del Testo Unico sull’immigrazione (286/98)
Può essere rilasciato a:
- I familiari del cittadino extracomunitario che hanno esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o l’ingresso di familiari al seguito con un cittadino straniero residente in Italia (ai familiari dei extraUE di cittadini italiani o comunitari sarà invece rilasciata una carta di Soggiorno);
- Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno da almeno un anno che contrae matrimonio con cittadino straniero regolarmente soggiornante;
- Allo straniero regolarmente soggiornante familiare di un cittadino straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare entro un anno dalla scadenza del suo titolo (In caso di rilascio in favore del familiare di soggetto titolare dello status di rifugiato si prescinde dal possesso di un regolare titolo di soggiorno);
- Al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano, anche se lo straniero è irregolare;
- Al parente entro il secondo grado di cittadino italiano (pds per motivi familiari ex art 19, 286/98 - ex art 28, 394/99)
Durata
Il permesso per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare a cui è correlato ed è rinnovabile insieme a quest’ultimo.
Lavoro
Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Per lo svolgimento di lavoro subordinato non sarà necessaria la sottoscrizione del contratto di soggiorno (Circolare del 25 ottobre 2005). Qualora l’interessato lo richieda può essere convertito in permesso per motivi di lavoro se sussistono i requisiti per il rilascio dello stesso.
Primo rilascio
Dopo l’ingresso in seguito a ricongiungimento familiare o di familiare al seguito l’interessato dovrà recarsi presso lo Sportello Unico al quale è stata inoltrata la domanda di nulla osta che, dopo aver accertato la regolarità del visto, consegnerà un modulo precompilato per la richiesta del permesso di soggiorno da inoltrare con apposita busta attraverso gli Sportelli Postali abilitati al Centro Servizi Amministrativi di Roma (in base al Protocollo tra Poste Italiane e Ministero dell’Interno in vigore dall’11 dicembre 2006).
Saranno necessari:
- marca da bollo da euro 16,00;
- ricevuta del versamento di euro 30,46 per il rilascio dei titoli di soggiorno in formato elettronico;
- pagamento di euro 30,00 allo sportello postale per le spese di spedizione;
- il pagamento del contributo è stato ripristinato: clicca qui per gli importi (in precedenza cancellato dal TAR del Lazio, con sentenza n. 06095/2016 del 24 maggio.
Erano giĂ esclusi i figli minori (art 29, com 1, lett b).
Rinnovo
Il titolare del permesso deve presentare domanda di rinnovo 60 giorni prima della scadenza del titolo.
Come e dove si presenta la domanda di rinnovo:
La domanda di rinnovo del pds per motivi di famiglia è presentata attraverso la compilazione del Kit postale da inoltrare con apposita bus