Permesso di soggiorno per attesa occupazione richiesto dai cittadini extra U. E.
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione viene regolamentato da art. 22 Decreto Legislativo n° 286/98 e succ. mod.; art. 37 DPR 394/99 e succ. mod; art. 39 bis1 Decreto Legislativo n° 71/2018 e succ. mod.
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere richiesto dal cittadino non comunitario che ha conseguito in Italia un titolo di studio (dottorato, master universitario, laurea triennale/ specialistica, diploma accademico di primo/secondo livello o diploma di tecnico superiore).
Il permesso di soggiorno rilasciato al fine di cercare un’occupazione o avviare un’impresa “coerente con il percorso formativo completato”, ha una durata non inferiore a 9 mesi e non superiore a 12 mesi.
La conversione del permesso di soggiorno di studio in un permesso di soggiorno per attesa occupazione va chiesta alla Questura della città dove si risiede temporaneamente tramite l’Ufficio postale abilitato.
La procedura prevede la compilazione della modulistica presente all’interno del kit postale, a cui va allegata la documentazione attestante un reddito minimo annuo non inferiore all’assegno sociale (€ 5,889) e copia di un’assicurazione, valida sul territorio nazionale, contro il rischio di malattia e infortuni.
La documentazione che attesta il possesso del titolo di studio può essere presentata entro sessanta giorni dalla richiesta, quando non sia immediatamente disponibile mentre il reddito deve essere dimostrato con la documentazione fiscale e non può consistere nella sola disponibilità bancaria.
È possibile chiedere il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione almeno 30 giorni prima della scadenza del permesso di soggiorno e non oltre la scadenza. Una volta ottenuto il rilascio del Permesso di soggiorno si deve confermare, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso, la dimora abituale al proprio Comune di residenza.
La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore straniero e ai suoi familiari legalmente soggiornanti, pertanto non è necessaria la richiesta di un permesso di soggiorno in attesa di occupazione.
Infatti, il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto all’anagrafe dei lavoratori in attesa di occupazione per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno per un periodo non inferiore a sei mesi.